In sintesi

La riduzione dei tassi di conversione

Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria delle rendite erogate, il Consiglio di amministrazione dell’IPCT ha deciso che i tassi di conversione saranno ridotti sull’arco di 8 anni dal 1° gennaio 2024, partendo dall’attuale tasso del 6.17% sino ad arrivare ad un tasso che sarà del 5.25% nel 2031 (a 65 anni). La seguente tabella riassume i tassi di conversione che si intendono applicare nei prossimi anni alle varie età di pensionamento:

Dopo aver comunicato a inizio anno la riduzione per il 2024 al 6.05% (a 65 anni), è ora stata definita tutta la discesa anche per gli anni successivi. Come si può evincere dalla precedente tabella, anche dopo il 2024 la riduzione da un anno civile all’altro è dello 0.12% (salvo l’ultimo anno in cui il gradino è più corto), che è lo stesso scarto tra un’età di pensionamento e quella seguente. Questo meccanismo permette di evitare la situazione anomala che consisterebbe nell’applicare – ad ogni singola persona assicurata – un tasso di conversione più basso nonostante un anno d’età in più al momento del pensionamento.

 

Esempio: per una persona nata nel 1964, in caso di pensionamento a 60 anni, ossia nel 2024, la pensione sarebbe calcolata con un tasso di conversione del 5.45%; se posticipasse di un anno il pensionamento, ossia attendesse di compiere i 61 anni nel 2025, il tasso di conversione applicabile sarebbe sempre il 5.45%. In altre parole un anno di lavoro supplementare avrà sempre un impatto positivo sul livello della pensione conseguita (visto che lo stesso tasso di conversione verrà applicato ad un avere di vecchiaia che è crescente in ogni anno successivo, in ragione di un anno supplementare di contributi e di un anno supplementare di interessi sul capitale).

 

La riduzione dei tassi di conversione interesserà tutti gli assicurati attivi a partire dal 2024 (con la sola eccezione delle garanzie di pensione secondo l’art. 24 della Legge sull’IPCT che non subiscono cambiamenti, di cui beneficiano ancora le persone nate prima del 1963 e già assicurate all’IPCT prima del 01.01.2013). Questa modifica non intacca il livello finale del capitale di vecchiaia accumulato dalle persone assicurate al momento del loro ritiro dalla vita attiva, ma riduce il livello della pensione annua, visto che il tasso di conversione è proprio la percentuale che trasforma il capitale accumulato in una rendita vitalizia.

 

La riduzione dei tassi di conversione in assenza di altri interventi comporterebbe in effetti una diminuzione delle rendite del 15% e oltre per tutti gli assicurati (con la parziale eccezione di chi è vicino all’età di pensionamento e dei beneficiari delle garanzie ex art. 24 Lipct). 

Le misure di compensazione

Tenuto conto del fatto che già oggi le prestazioni offerte dall’IPCT si situano a un livello medio-basso in un raffronto con altri istituti di previdenza comparabili (cfr. sezione Paragone con altre casse pensioni ), gli organi della Cassa – di concerto con il Consiglio di Stato e le Organizzazioni del personale riconosciute, ognuno nell’ambito delle proprie competenze – hanno studiato e definito delle misure di compensazione volte a mitigare in maniera sostanziale gli effetti avversi della riduzione dei tassi di conversione sulle future pensioni. 

 

Misure di compensazione di competenza dell’Ente pubblico

 

Evidentemente la misura di compensazione principale consiste nell’aumentare i contributi di risparmio al fine di accrescere gli accrediti di vecchiaia e dunque i capitali disponibili al momento del pensionamento. Per l’IPCT questa misura è di competenza dell’Ente pubblico, essendo il finanziamento regolato nella Legge sull’IPCT (come istituto di previdenza di un Ente di diritto pubblico, è normale prassi ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LPP che l’Ente pubblico disciplini il finanziamento, mentre la Cassa disciplina le prestazioni).

 

Tenuto conto di quanto precede, e così come avvenuto presso la stragrande maggioranza degli istituti di previdenza di Enti di diritto pubblico in Svizzera, il Consiglio di Stato, al termine delle negoziazioni con le Organizzazioni del personale riconosciute, ha deciso di proporre un aumento dei contributi destinati al risparmio (a carico sia dei datori di lavoro, sia dei dipendenti), licenziando il Messaggio 8302 del 12 luglio 2023.

 

Messaggio 8302 Messaggio 8302

 

Il compromesso scaturito dal tavolo negoziale prevede un aumento dei contributi ordinari (e di riflesso degli accrediti di vecchiaia) del +3% a partire dal 1° gennaio 2025. È inoltre previsto che, da una parte, tale aumento sarà posto maggiormente a carico dei dipendenti, mentre dall’altra i datori di lavoro si assumeranno l’1% di contributo di risanamento attualmente a carico degli assicurati. Ecco in forma schematica come cambierebbero i contributi a partire dal 1° gennaio 2025:

La proposta di aumento dei contributi destinati al risparmio del +3%, di competenza dell’Ente pubblico, è molto importante perché permette di mantenere invariato l’obbiettivo di rendita, attualmente pari al 47.5% circa dell’ultimo stipendio assicurato (ossia gli assicurati con una carriera completa davanti a sé non subiscono praticamente alcuna riduzione della rendita di vecchiaia).

 

Ci pare anche importante evidenziare il trapasso dai dipendenti al datore di lavoro del contributo di risanamento pari al 1% dei salari assicurati: questo contributo infatti non aumenta l’avere di vecchiaia (né quindi la prestazione di libero passaggio) delle singole persone assicurate, bensì serve al risanamento generale della Cassa in virtù delle carenze di finanziamento passate, una situazione per la quale gli attuali assicurati attivi non portano alcuna responsabilità.

 

È tuttavia necessario osservare come questa misura di aumento degli accrediti di vecchiaia è tanto più efficace nel preservare il livello delle rendite quanto più la persona assicurata è giovane. Per le persone assicurate che davanti a sé non hanno più molti anni di vita lavorativa attiva, l’aumento dei contributi di risparmio non può giocoforza dispiegare tutto l’impatto positivo che invece avrà per i più giovani. Per queste persone si sono pertanto studiate altre misure di compensazione.

 

Misure di compensazione di competenza dell’IPCT

 

Il Consiglio di amministrazione dell’IPCT ha deciso di adottare delle misure supplementari di propria competenza, per garantire anche alle persone assicurate meno giovani (e dunque senza più un periodo contributivo pari a una carriera completa davanti a sé) di subire una riduzione della rendita sopportabile, quantificata in un massimo del -2%, a condizione tuttavia che le misure implementate dalla Cassa vengano accompagnate anche dalle misure oggetto del Messaggio 8302 del 12 luglio 2023.

 

L’intendimento dell’IPCT è di attribuire degli accrediti di vecchiaia individuali una tantum, con effetto 01.01.2025, a tutte le persone risultanti assicurate all’IPCT in data 31.12.2023, contenendo così, secondo il modello, la riduzione massima delle rendite ad un -2%. Tale accredito straordinario è finalizzato al sostegno del livello delle pensioni e non verrà pertanto attribuito né alle persone che lasciano l’IPCT prima del pensionamento (non farà quindi parte della prestazione di libero passaggio), né sui prelevamenti in forma di capitale al momento del pensionamento (né prima dello stesso, ad esempio in caso di prelievi per finanziare l’abitazione primaria).

 

Inoltre, la riduzione dei tassi di conversione scaglionata su 8 anni (invece che immediata), così come un tasso di conversione finale del 5.25% (invece che attuarialmente neutro, attualmente pari al 4.86%) sono già da ritenere delle importanti misure di compensazione di competenza dell’IPCT, messe in campo per limitare le perdite sulle future pensioni.

 

L’IPCT ha già creato degli accantonamenti per finanziare tutte queste misure, grazie, in particolare, alla riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa (entrata in vigore con effetto 1° gennaio 2021). La Cassa dispone al 31.12.2022 di un accantonamento per misure di compensazione pari a CHF 293 milioni, nonché di un accantonamento per tassi di conversione non neutri pari a circa CHF 95 milioni.

 

Si osserva che la perdita massima del -2% secondo il modello è circa la stessa in cui incorrono anche le persone assicurate che beneficeranno del pensionamento nel corso del 2024 (a seguito della riduzione del tasso di conversione dal 6.17% al 6.05% a 65 anni già annunciata a inizio anno). Per i pensionamenti nel corso del 2024 non si rendono pertanto necessarie delle ulteriori misure di compensazione.

 

 

ATTENZIONE: Tutte le indicazioni qui contenute sono unicamente a scopo informativo e non vincolano l’IPCT. Esse non conferiscono alcun diritto né pretesa giuridica. In caso di evento assicurato, le prestazioni sono determinate in base alla situazione personale e alle disposizioni regolamentari in vigore in quel momento.