(stato 1° gennaio 2024) Dal 1° gennaio 2013 il piano previdenziale dell’IPCT si basa sul principio del primato dei contributi e ha le caratteristiche principali seguenti, ritenuto che per chi al 31.12.2012 era già assicurato all’IPCT e aveva almeno 50 anni di età è stata data, tramite la specifica norma transitoria (art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012; in seguito «norma transitoria»), la garanzia delle prestazioni di vecchiaia alle diverse scadenze di pensionamento, calcolata secondo il piano previdenziale in vigore al 31.12.2012. Assicurazione L’assicurazione inizia con il rapporto di lavoro e uno stipendio annuo superiore ai ¾ della rendita AVS massima. Fino al compimento dei 20 anni i collaboratori sono assicurati esclusivamente contro i rischi d’invalidità e decesso; dai 20 anni anche per la vecchiaia. Stipendio assicurato e quota di coordinamento Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale meno la quota di coordinamento. La quota di coordinamento varia in funzione della data d’inizio dell’assicurazione presso l’IPCT dell’assicurato: - ≤ 31.12.1994: 2/3 rendita AVS massima; - ≥ 01.01.1995: 7/8 rendita AVS massima. In caso di attività a tempo parziale la quota di coordinamento è ridotta proporzionalmente. Avere di vecchiaia L’avere di vecchiaia corrisponde al capitale di risparmio accumulato. Esso si compone: - della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012 (per chi era già assicurato all’IPCT); - degli accrediti di vecchiaia acquisiti calcolati sullo stipendio assicurato secondo la seguente tabella: - dai 20 anni ai 34 anni 13%
- dai 35 anni ai 44 anni 16%
- dai 45 anni ai 54 anni 19%
- dai 55 anni ai 65 anni 22%
- di eventuali prelievi e apporti dopo il 31 dicembre 2012; - degli interessi calcolati sull’avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell’anno precedente. Prestazione di libero passaggio La prestazione di libero passaggio corrisponde all’importo più elevato tra: - l’avere di vecchiaia regolamentare; - l’importo minimo secondo l’art. 17 LFLP; - l’avere di vecchiaia obbligatorio secondo l’art. 15 LPP. Tassi di conversione È il coefficiente utilizzato per convertire l’avere di vecchiaia in rendita, al fine di stabilire la pensione di vecchiaia e la pensione d’invalidità. I tassi di conversione validi dal 01.01.2024 sono i seguenti: Età di pensionamento esatta | Anno del pensionamento | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | dal 2031 | 58 | 5.21% | 5.09% | 4.97% | 4.85% | 4.73% | 4.61% | 4.49% | 4.41% | 59 | 5.33% | 5.21% | 5.09% | 4.97% | 4.85% | 4.73% | 4.61% | 4.53% | 60 | 5.45% | 5.33% | 5.21% | 5.09% | 4.97% | 4.85% | 4.73% | 4.65% | 61 | 5.57% | 5.45% | 5.33% | 5.21% | 5.09% | 4.97% | 4.85% | 4.77% | 62 | 5.69% | 5.57% | 5.45% | 5.33% | 5.21% | 5.09% | 4.97% | 4.89% | 63 | 5.81% | 5.69% | 5.57% | 5.45% | 5.33% | 5.21% | 5.09% | 5.01% | 64 | 5.93% | 5.81% | 5.69% | 5.57% | 5.45% | 5.33% | 5.21% | 5.13% | 65 | 6.05% | 5.93% | 5.81% | 5.69% | 5.57% | 5.45% | 5.33% | 5.25% | 66 | 6.23% | 6.11% | 5.99% | 5.87% | 5.75% | 5.63% | 5.51% | 5.43% | 67 | 6.41% | 6.29% | 6.17% | 6.05% | 5.93% | 5.81% | 5.69% | 5.61% | 68 | 6.59% | 6.47% | 6.35% | 6.23% | 6.11% | 5.99% | 5.87% | 5.79% | 69 | 6.77% | 6.65% | 6.53% | 6.41% | 6.29% | 6.17% | 6.05% | 5.97% | 70 | 6.95% | 6.83% | 6.71% | 6.59% | 6.47% | 6.35% | 6.23% | 6.15% |
Pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia può essere chiesta a partire dalla fine del mese del compimento dei 58 anni fino a 65 anni. Per particolari motivi e il pensionamento a 65 anni può essere differito al massimo fino a 70 anni. Per stabilire la pensione di vecchiaia, l’avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento viene moltiplicato per il tasso di conversione corrispondente (calcolato al mese esatto per interpolazione lineare), tenendo conto del finanziamento del costo del supplemento sostitutivo AVS a carico dell’assicurato. Per gli assicurati beneficiari della norma transitoria è comunque garantito l’importo di pensione alle diverse età di pensionamento calcolato al 31 dicembre 2012. L’assicurato ha diritto all’importo più elevato fra quello previsto dal nuovo piano previdenziale e quello garantito dalla norma transitoria. Per ogni figlio minorenne o, se in formazione o in invalidità, fino ai 25 anni di età al massimo, è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Al momento del pensionamento è possibile ritirare del capitale per un massimo del 100% (per il piano in primato dei contributi, 50% per i beneficiari della già citata norma transitoria). Supplemento sostitutivo AVS Il pensionato per vecchiaia a partire dai 58 anni ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non raggiunge l’età di riferimento AVS (secondo i contenuti della riforma “AVS 21”). Per gli assicurati che beneficiano delle norme transitorie e per le donne che erano già in prepensionamento prima del 31.12.2023 l’età termine del supplemento sostitutivo AVS è invece fissata a 64 anni. Il supplemento sostitutivo massimo è pari all’80% della rendita AVS massima. - Per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo il nuovo piano assicurativo: il supplemento sostitutivo AVS/AI è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni e agli anni di servizio mancanti al raggiungimento dei 35 anni di servizio. Per gli assicurati entrati nell’IPCT prima del 01.01.1995 gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 35 anni su 30 anni. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è a carico dei datori di lavoro (mediante contributo una tantum al momento del pensionamento) e degli assicurati (mediante riduzione della rendita ordinaria di pensione) nella misura del 100%. - Per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria: il supplemento sostitutivo AVS/AI è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio e agli anni mancanti al raggiungimento dei 40 anni di assicurazione. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è a carico dell’IPCT nella misura del 25%, mentre il restante 75% è a carico dei datori di lavoro e degli assicurati. Pensione d’invalidità La pensione di invalidità corrisponde all’avere di vecchiaia proiettato all’età di 65 anni (la proiezione avviene utilizzando l’ultimo stipendio assicurato e un tasso di interesse sull’avere di vecchiaia del 2%) moltiplicato per il tasso di conversione valido a quell’età nell’anno dell’inizio della rendita (vedi tabella precedente). La pensione d’invalidità è temporanea e viene versata fino al compimento dei 65 anni. Dal mese successivo il compimento dei 65 anni la pensione d’invalidità viene sostituita da una pensione di vecchiaia calcolata sull’avere di vecchiaia effettivo a 65 anni (come se l’assicurato avesse continuato l’attività con l’ultimo stipendio assicurato e tenendo conto degli interessi effettivi) moltiplicato per il tasso di conversione valido a quell’età. Per ogni figlio minorenne o, se in formazione o in invalidità, fino ai 25 anni di età al massimo, vi è il diritto a un supplemento del 10% della pensione di invalidità. Pensione vedovile La pensione vedovile per il coniuge (o partner registrato) superstite corrisponde a: - In caso di decesso in servizio di un assicurato: 60% della pensione d’invalidità ipotetica del defunto; - In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo il presente Regolamento: 60% della pensione del defunto; - In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo le disposizioni in vigore prima del 01.01.2013 o secondo la norma transitoria: 50% della pensione del defunto. Pensione per orfani La pensione per orfani corrisponde a: - In caso di decesso in servizio di un assicurato: 20% della pensione d’invalidità ipotetica del defunto; - In caso di decesso di un pensionato: 20% della pensione del defunto. La pensione per orfani è erogata fino ai 18 anni o, se in formazione o in invalidità, fino ai 25 anni al massimo. Capitale di decesso In caso di decesso di un assicurato in servizio, senza diritto a prestazioni di riversibilità vedovili, è assegnato un capitale di decesso corrispondente al massimo al 50% dell’avere di vecchiaia in favore dei seguenti beneficiari: a) il convivente non coniugato, se la convivenza, notificata preventivamente, è durata ininterrottamente e con domicilio civile in comune almeno 5 anni o vi sono uno o più figli in comune che hanno diritto a una pensione per orfani secondo il presente Regolamento; in sua assenza: b) i figli; in loro assenza: c) i genitori; in loro assenza: d) i fratelli e sorelle. In caso di più beneficiari la ripartizione avviene in base al loro numero. Il convivente non ha diritto al capitale di decesso nel caso percepisca una rendita vedovile o per convivente da un istituto di previdenza. Contributo degli assicurati Il contributo totale degli assicurati è dell’11.5% dello stipendio assicurato così suddiviso: - contributo ordinario: 10.5% - contributo di risanamento: 1.0% Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico dell’assicurato del costo del supplemento sostitutivo AVS/AI tramite riduzione vitalizia della pensione base. Contributo dei datori di lavoro Il contributo totale dei datori di lavoro è del 17.6% dello stipendio assicurato così suddiviso: - contributo ordinario: 11.6% - contributo straordinario: 4.0% - contributo di risanamento: 2.0% Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico del datore di lavoro del costo del supplemento sostitutivo AVS/AI tramite versamento una tantum del contributo necessario. |