Riassunto piano previdenziale IPCT (stato 1° gennaio 2025)

Riassunto piano previdenziale IPCT

(stato 1° gennaio 2025)

 

Dal 1° gennaio 2013, il piano previdenziale dell’IPCT si basa sul principio del primato dei contributi e ha le caratteristiche principali descritte nel presente riassunto, ritenuto però che, a favore di chi al 31.12.2012 era già assicurato all’IPCT e aveva almeno 50 anni di età, è stata conferita, tramite la specifica norma transitoria (art. 24 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012; in seguito «norma transitoria»), una garanzia delle prestazioni di vecchiaia calcolate secondo il precedente piano previdenziale in vigore al 31.12.2012.

 

Assicurazione

L’assicurazione inizia con il rapporto di lavoro e uno stipendio annuo superiore ai ¾ della rendita AVS massima. Fino al compimento dei 20 anni i collaboratori sono assicurati esclusivamente contro i rischi d’invalidità e decesso; dai 20 anni anche per la vecchiaia.

Le persone che, al momento dell’assunzione sono già al beneficio di una rendita intera dell’AI non vengono assicurate neanche per la capacità lavorativa residua.

Inoltre, i collaboratori che al momento dell’ammissione alla cassa pensioni sono parzialmente incapaci al lavoro, vengono assicurati soltanto per la parte che corrisponde alla capacità lavorativa.

 

Stipendio assicurato e quota di coordinamento

Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale meno la quota di coordinamento. La quota di coordinamento varia in funzione della data d’inizio dell’assicurazione presso l’IPCT dell’assicurato:

–     31.12.1994: 2/3 rendita AVS massima;

–     01.01.1995: 7/8 rendita AVS massima.

In caso di attività a tempo parziale la quota di coordinamento è ridotta proporzionalmente.

 

Avere di vecchiaia

L’avere di vecchiaia corrisponde al capitale di risparmio accumulato. Esso si compone:

–     della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012 (per chi era già assicurato all’IPCT a quel momento);

–     degli accrediti di vecchiaia acquisiti calcolati sullo stipendio assicurato secondo la seguente tabella (piano STANDARD):

  • dai 20 anni ai 34 anni      16%
  • dai 35 anni ai 44 anni      19%
  • dai 45 anni ai 54 anni      22%
  • dai 55 anni ai 65 anni      25%

–     di eventuali prelievi e apporti dopo il 31 dicembre 2012;

–     degli interessi remunerativi calcolati annualmente sull’avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

Prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio corrisponde all’importo più elevato tra:

–     l’avere di vecchiaia regolamentare;

–     l’importo minimo secondo l’art. 17 LFLP;

–     l’avere di vecchiaia obbligatorio secondo l’art. 15 LPP.

 

Tasso di conversione

È il coefficiente utilizzato per convertire l’avere di vecchiaia in rendita, alfine di stabilire la pensione di vecchiaia e la pensione d’invalidità. I tassi di conversione attuali (in %) sono i seguenti:

 

Età di pensionamento esatta

 

Anno del pensionamento

Età

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

dal 2031

58

5.21

5.09

4.97

4.85

4.73

4.61

4.49

4.41

59

5.33

5.21

5.09

4.97

4.85

4.73

4.61

4.53

60

5.45

5.33

5.21

5.09

4.97

4.85

4.73

4.65

61

5.57

5.45

5.33

5.21

5.09

4.97

4.85

4.77

62

5.69

5.57

5.45

5.33

5.21

5.09

4.97

4.89

63

5.81

5.69

5.57

5.45

5.33

5.21

5.09

5.01

64

5.93

5.81

5.69

5.57

5.45

5.33

5.21

5.13

65

6.05

5.93

5.81

5.69

5.57

5.45

5.33

5.25

66

6.23

6.11

5.99

5.87

5.75

5.63

5.51

5.43

67

6.41

6.29

6.17

6.05

5.93

5.81

5.69

5.61

68

6.59

6.47

6.35

6.23

6.11

5.99

5.87

5.79

69

6.77

6.65

6.53

6.41

6.29

6.17

6.05

5.97

70

6.95

6.83

6.71

6.59

6.47

6.35

6.23

6.15

 

 

Per le persone attive che entrano a far parte della cerchia degli assicurati presso l’IPCT a partire dal 01.01.2024, viene da subito applicato il tasso di conversione della colonna “dal 2031”.

 

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia può essere chiesta a partire dalla fine del mese del compimento dei 58 anni fino a 65 anni. In caso di proseguimento dell’attività lucrativa dopo i 65 anni è possibile differire il pensionamento fino a 70 anni al massimo.

Per stabilire la pensione di vecchiaia, l’avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento viene moltiplicato per il tasso di conversione corrispondente (calcolato al mese esatto per interpolazione lineare), tenendo conto del finanziamento del costo del supplemento sostitutivo AVS a carico dell’assicurato.

Per gli assicurati beneficiari della già citata norma transitoria è comunque garantito almeno l’importo della pensione calcolato al 31 dicembre 2012 alle diverse età di pensionamento.

Per ogni figlio minorenne o, se in formazione o in invalidità, fino ai 25 anni di età al massimo, è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia.

Al momento del pensionamento è data la possibilità di ritirare anche l’intero avere di vecchiaia disponibile in forma di capitale (un’eccezione è prevista per i beneficiari della norma transitoria, per i quali la capitalizzazione massima ammonta al 50%).

L’assicurato può riscuotere la pensione di vecchiaia o la pensione in forma di capitale in modo scaglionato fino ad un massimo di tre riscossioni parziali.

 

Supplemento sostitutivo AVS

Il pensionato per vecchiaia, a partire dai 58 anni ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non raggiunge l’età di riferimento AVS (calcolata secondo i contenuti della riforma “AVS 21”).

Per le persone assicurate che beneficiano delle norme transitorie, e per tutte le donne che erano già in prepensionamento prima del 31.12.2023, l’età termine del supplemento sostitutivo AVS rimane invece fissata a 64 anni.

Il supplemento sostitutivo massimo è pari all’80% della rendita AVS massima:

–     per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo il nuovo piano assicurativo: il supplemento sostitutivo AVS è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni e agli anni di servizio mancanti al raggiungimento dei 35 anni di servizio. Per gli assicurati entrati nell’IPCT prima del 01.01.1995 gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 35 anni su 30 anni. Il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS è a carico dei datori di lavoro (mediante un contributo una tantum al momento del pensionamento) e degli assicurati (mediante riduzione della rendita ordinaria di pensione) nella misura del 100%.

–     per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria: il supplemento sostitutivo AVS è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio, e agli anni mancanti al raggiungimento dei 40 anni di assicurazione. Il supplemento sostitutivo AVS è a carico dell’IPCT nella misura del 25%, mentre il restante 75% è a carico dei datori di lavoro e degli assicurati.

 

Pensione d’invalidità

La pensione di invalidità corrisponde all’avere di vecchiaia proiettato all’età di 65 anni (la proiezione avviene utilizzando l’ultimo stipendio assicurato ed un tasso di interesse sull’avere di vecchiaia del 2%) moltiplicato per il tasso di conversione del 5.25%, ma al minimo al 50% del salario assicurato al momento dell’evento.

La pensione d’invalidità viene versata fino al compimento dei 65 anni. Dal mese successivo viene ricalcolata e sostituita da una pensione di vecchiaia corrispondente all’avere di vecchiaia effettivo a 65 anni (come se la persona assicurata avesse continuato l’attività, mantenendo uno stipendio costante pari all’ultimo stipendio assicurato prima dell’invalidità, e tenendo conto degli interessi remunerativi effettivamente attribuiti ogni anno) moltiplicato per il tasso di conversione valido in quel momento all’età di 65 anni.

 

Inoltre, per ogni figlio minorenne o, se in formazione o in invalidità, fino ai 25 anni di età al massimo, vi è il diritto a un supplemento del 10% della pensione di invalidità.

 

Pensione vedovile o pensione per persona convivente superstite

La pensione vedovile per il coniuge (o partner registrato) superstite corrisponde a:

–     In caso di decesso di un assicurato attivo: 60% della pensione d’invalidità ipotetica del defunto;

–     In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo il presente Regolamento: 60% della pensione di vecchiaia del defunto;

–     In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo le disposizioni in vigore prima del 01.01.2013 o secondo la norma transitoria: 50% della pensione del defunto.

 

A determinate condizioni vincolanti ben descritte nel Regolamento, la persona convivente è parificata al coniuge e ha diritto alla pensione per persona convivente superstite, il cui importo è lo stesso previsto per la pensione vedovile.

 

Pensione per orfani

La pensione per orfani corrisponde a:

–     In caso di decesso di un assicurato attivo: 20% della pensione d’invalidità ipotetica del defunto;

–     In caso di decesso di un pensionato: 20% della pensione del defunto.

La pensione per orfani è erogata fino ai 18 anni o, se in formazione o in invalidità, fino ai 25 anni al massimo.

Ai sensi del presente Regolamento, sono considerati orfani anche i figli del coniuge o del convivente se la persona assicurata defunta provvedeva al loro sostentamento in maniera preponderante.

 

Capitale di decesso

In caso di decesso di un assicurato attivo senza diritto a pensioni per superstiti, è assegnato un capitale di decesso corrispondente al 100% dell’avere di vecchiaia in favore dei seguenti beneficiari:

a)          i figli; in loro assenza:

b)          i genitori; in loro assenza:

c)          i fratelli e sorelle.

In caso di più beneficiari in vita, l’assicurato può, nel rispetto di alcune condizioni, lasciare una disposizione scritta a favore di uno solo o una parte di essi, ritenuto che i beneficiari debbano appartenere alle categorie menzionate. In assenza di disposizioni scritte, il riparto avviene in parti uguali nel rispetto delle categorie qui elencate.

 

Contributo degli assicurati

Il contributo totale degli assicurati è del 12.3% dello stipendio assicurato così suddiviso (piano STANDARD):

–  contributo ordinario: 10.5%

–  contributo supplementare per compensazione riduzione tassi di conversione: 1.8%

Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico dell’assicurato del costo del supplemento sostitutivo AVS, tramite riduzione vitalizia della pensione base.

 

Contributo dei datori di lavoro

Il contributo totale dei datori di lavoro è dell’19.8% dello stipendio assicurato così suddiviso:

–  contributo ordinario: 11.6%

–  contributo straordinario: 4.0%

–  contributo di risanamento fino al 2051: 3.0%

–  contributo supplementare per compensazione riduzione tassi di conversione: 1.2%

Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico del datore di lavoro del costo del supplemento sostitutivo AVS, tramite versamento una tantum del contributo necessario al momento dell’effettivo pensionamento.

 

Tre piani a scelta

Oltre al piano standard di riferimento, viene offerta agli assicurati la possibilità di scegliere tra altre due proposte: una con accrediti di vecchiaia maggiorati rispetto al piano standard (piano PLUS), l’altra con accrediti di vecchiaia ridotti (piano MINI). La tabella seguente ne riassume i contenuti:

 

 

Accrediti di vecchiaia

in % stipendio assicurato

Fasce d’età

Piano

STANDARD

Piano

MINI

Piano

PLUS

20 – 34 anni

16%

14%

18%

35 – 44 anni

19%

17%

21%

45 – 54 anni

22%

20%

24%

55 – 65 anni

25%

23%

27%

 

Contributi totali

in % stipendio assicurato

Dipendente

12.30%

10.30%

14.30%

Datore di lavoro

19.80%

19.80%

19.80%

 


 

Accredito unico di compensazione (AUC)

Hanno diritto ad un accredito di compensazione unicamente gli attivi e gli invalidi già assicurati all'IPCT al 31 dicembre 2023, e che rimangono assicurati senza interruzioni fino al momento del proprio pensionamento per vecchiaia, richiedendo le relative prestazioni di vecchiaia in forma di rendita (pensione di vecchiaia). Si tratta di un importo forfetario, finanziato mediante un accantonamento appositamente costituito dall’ Istituto a bilancio, attribuito in aggiunta al capitale di previdenza al momento dell’effettivo pensionamento, affinché la pensione annua basata sul tasso di conversione valido in quel momento sia al massimo del 2% inferiore a quella basata sul salario e sui tassi di conversione validi nell’anno 2023. I casi speciali sono regolamentati.

 

Disclaimer

Questo riassunto del piano è prettamente informativo e non vincola giuridicamente l’IPCT nei confronti di terzi, quali gli assicurati, i datori di lavoro, lo Stato del Canton Ticino.

 

 

Bellinzona, 20 dicembre 2024