Esercizio del diritto di voto per le azioni CH detenute dall’IPCT; art. 23 dell’Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA)
L’IPCT non detiene direttamente nel portafoglio azioni svizzere quotate (in Svizzera o all’estero), in quanto l’investimento in azioni avviene esclusivamente in modo indiretto tramite dei fondi comuni ai quali compete l’esercizio del diritto di voto. Di conseguenza, dato che l'IPCT non detiene direttamente alcuna azione, non trova applicazione l'obbligo di voto delle assemblee degli azionisi delle società svizzere ai sensi dell'art. 22 OReSA. |